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ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“BENE CON SÉ BENE INSIEME”
ADEGUAMENTO LEGGE 383/2000 E LEGGE REGIONALE 42/2012

STATUTO

Art. 1 – Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalle vigenti leggi l’Associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 383/2000 e della legge Regione Liguria n. 42/2012 denominata “BENE CON SÉ BENE INSIEME ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”

Art. 2 – Sede legale e sedi secondarie

L’associazione ha sede legale in Chiavari, Corso Angelo Gianelli civico 38 int. 2.

Il Consiglio direttivo può istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

I trasferimenti di sede legale all’interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Art. 3 – Lo scopo e l’attività

L’Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza. L’associazione ha lo scopo di promuovere le relazioni d’aiuto con particolare riferimento alla diffusione della conoscenza e della cultura del counselling e del coaching nei rispettivi ambiti di intervento, con l’obiettivo primario di promuovere stili di vita salutari e migliori relazioni. Promuovere lo sviluppo delle capacità personali favorendo iniziative di comunicazione partecipate allo scopo di favorire la gestione di relazioni fondate sulla consapevolezza e competenza, favorendo lo scambio bidirezionale e la centralità della persona.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e può organizzare attività quali:

  1. promuovere i dibattiti e i confronti culturali;
  2. progettare e promuovere presso i soci e la cittadinanza eventi e occasioni di intrattenimento culturale e di aggregazione sociale aventi ad oggetto la diffusione della cultura del counselling e del coaching;
  3. promuovere e sostenere la costituzione e la crescita di comunità di pratica, gruppi di lavoro interni all’ associazione su ambiti di applicazione del counselling e del coaching
  4. promuovere in ambito scolastico, all’interno di centri ascolto negli istituti, incontri mirati all’aiuto di giovani e adolescenti.
  5. promuovere in ambito scolastico incontri con gli insegnanti allo scopo di portare a conoscenza i benefici nelle relazioni con gli studenti dell’approfondimento della conoscenza del counselling;
  6. promuovere collaborazioni e organizzare seminari con altre associazioni di promozione sociale e di volontariato operanti nel campo della cura delle persone
  7. realizzare accordi di collaborazione con altri operatori e associazioni aventi gli stessi scopi di promozione sociale e culturale
  8. promuovere e partecipare a eventi e iniziative aventi gli stessi scopi di promozione sociale e culturale organizzate da altri operatori e associazioni locali o nazionali;
  9. sostenere una corretta informazione sul counselling alla cittadinanza attraverso interventi divulgativi

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

È obbligatorio riportare a nuovo e reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo Statuto.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L’Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare (compresi mutui ipotecari passivi), mobiliare (compresi la cessione, l’accettazione, l’emissione, la girata, l’avallo, lo sconto, la quietanza di crediti e di effetti cambiari), commerciale, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque direttamente e indirettamente attinenti ai medesimi, quali fra l’altro, a soli fini meramente esemplificati, assumere interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, purché non perseguano scopi in contrasto con i propri, e divenire socio di associazioni, partecipare a comitati e fondazioni nonché a qualsivoglia altro ente di tipo societario o associativo.

Art. 4 – La durata

L’Associazione avrà termine con il 31 dicembre 2050, salvo proroghe deliberate dall’Assemblea Straordinaria.

L’Assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 5 – I mezzi economico finanziari

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi    realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

L’amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell’Associazione. L’Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi,

alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d’imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’Associazione, dopo la liquidazione, ha l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell’Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno, qualora approvato, e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 6 – I soci

Nel presente statuto i membri delle Associazioni vengono chiamati anche “soci”, per tali intendendosi gli “associati”.

Sono ammessi a partecipare all’Associazione di promozione sociale tutte le persone (uomini e donne) che: accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno condividono gli scopi dell’Associazione; si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Il numero dei soci è illimitato.

È facoltà dell’Assemblea prevedere diverse tipologie di Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, con propria delibera in sede di approvazione del bilancio.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale nei termini indicati dal Consiglio direttivo. La quota sociale dovrà essere versata ogni anno entro il 31 gennaio. Per i soci che entrano nell’associazione in corso d’anno la quota versata varrà fino al 31/12 dello stesso anno e non sino alla stessa data dell’anno successivo.

L’ammontare della quota annuale viene stabilito dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, in sede di approvazione del bilancio.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, avvalendosi l’Associazione prevalentemente dell’attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7 – La domanda di ammissione

Il Consiglio direttivo è l’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio nonché l’attività svolta.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all’atto dell’iscrizione all’Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all’instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell’interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

Dal momento dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio direttivo e approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

I Soci sono, inoltre, tenuti a versare gli ulteriori contributi stabiliti dall’Assemblea in conformità all’andamento della situazione economico-finanziaria dell’Associazione.

Art. 8 – Diritti dei soci

I soci aderenti all’Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

Il socio non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta.

Tutti i soci hanno diritto di accesso:

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto

Art. 9 – I doveri dei soci

I membri dell’Associazione svolgeranno la propria attività nell’Associazione:

Il comportamento dell’associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 – Recesso ed esclusione del socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

  1. dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell’anno;
  2. recesso da comunicare per iscritto al Consiglio direttivo;
  3. decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La de- cadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
  4. delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
  5. non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  6. non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l’Associazione;
  7. danneggi in qualunque modo con il suo operato l’Associazione; ritardato pagamento della
  8. quota associativa annuale;
  9. decesso;
  10. indegnità (l’indegnità verrà riconosciuta dall’Assemblea dei soci).

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

L’intenzione di recedere deve essere comunicata mediante lettera da inviare al Presidente.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’Assemblea soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art. 11 – Gli organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito fatto salvo il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Il Consiglio direttivo, o il suo Comitato esecutivo, può esplicitamente autorizzare membri del Consiglio direttivo a ricoprire incarichi di collaborazione, lavoro autonomo e/o lavoro dipendente retribuito di cui all’art. 6 ultimo comma, fermo restando che l’attività di Consigliere non potrà essere oggetto di qualsivoglia remunerazione

Art. 12 – L’Assemblea

L’organo sovrano dell’Associazione è rappresentato dall’Assemblea dei soci. L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi.

L’Assemblea è convocata:

mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice, fax, e-mail o telegramma agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso va pubblicato nei locali della sede almeno venti giorni prima dell’adunanza dei soci nonché sul sito Internet dell’Associazione stessa.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

L’Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Il Presidente deve constatare:

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare un massimo di quattro deleghe.

Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato

Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 13 – L’Assemblea ordinaria

L’Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o dal Vicepresidente

L’Assemblea deve inoltre essere convocata:

L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi non prima di ventiquattro ore dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

Per I’elezione dei membri componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori od il Revisore unico, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

Art. 14 – L’Assemblea straordinaria

L’Assemblea in seduta straordinaria:

L’assemblea in seduta straordinaria delibera con la presenza di due terzi dei soci e con decisione approvata a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, salvo il presente statuto non disponga diversamente.

Art. 15 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove eletti dall’Assemblea tra i propri aderenti.

Resterà in carica per tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo può eleggere al suo interno un Comitato esecutivo composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri di cui fanno parte il Presidente ed un Vicepresidente.

Il Consiglio direttivo può delegare alcuni poteri di gestione ordinaria al Comitato esecutivo.

Il Consiglio direttivo:

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere nominati all’interno dello stesso Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Associazione questo viene sostituito dal Vicepresidente

Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte alle autorità, presiede il Consiglio direttivo e l’Assemblea.

Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.

Articolo 17 – Collegio dei Revisori / Revisore Unico

L’Assemblea nomina, alternativamente, un Collegio di tre revisori od un Revisore Unico per le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile e partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Tale organo di controllo agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo socio.

Il Collegio dei revisori – od il revisore Unico – riferisce annualmente all’Assemblea attraverso relazione scritta, sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci.

Art. 18 – Esercizio sociale e Bilancio

L’esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo, unitamente al bilancio preventivo per l’esercizio a venire, è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell’Associazione almeno venti giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L’Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre sei mesi.

Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

L’eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell’Associazione.

All’Assemblea il Presidente espone una relazione sull’attività svolta nell’anno prece- dente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

Art. 19 – Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile dall’Assemblea in seduta straordinaria, quindi con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Nessuna modificazione o aggiunta potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 20 – Scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L’Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell’Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di finalità similari, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Art. 21 – Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.